| Natura del testo |
Direttiva: ogni Stato membro la recepisce. Recepimento entro il 29.06.2008, applicazione delle disposizioni nazionali dal 29.12.2009 (art. 26). |
Regolamento: «obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri» (art. 54, ultimo comma). Nessun recepimento. |
Il testo di riferimento della documentazione diventa il regolamento stesso. I rinvii a un testo nazionale di recepimento perdono il loro oggetto per le immissioni sul mercato successive al 20.01.2027. |
| Data di passaggio |
Abrogata con effetto dal 20.01.2027 (art. 51, par. 2, del regolamento, come rettificato). |
Si applica a partire dal 20.01.2027 (art. 54, secondo comma, come rettificato). Entrata in vigore: 19.07.2023. |
Nessun periodo transitorio. È la data di immissione sul mercato del prodotto, non quella dell'ordine né quella della progettazione, a determinare il testo applicabile. |
| Prodotti già sul mercato |
— |
Art. 52, par. 1: i prodotti immessi sul mercato in conformità della direttiva prima del 20.01.2027 continuano a poter essere messi a disposizione. Art. 52, par. 2: i certificati di esame CE del tipo e le decisioni di approvazione rilasciati a norma dell'art. 12 della direttiva rimangono validi fino alla loro scadenza. |
Le scorte conformi si smaltiscono senza rielaborare la documentazione. Ma il capo VI del regolamento si applica già a questi prodotti dal 19.07.2023, in sostituzione dell'art. 11 della direttiva. |
| Ambito di applicazione e «prodotti correlati» |
Art. 1, par. 1: sette famiglie di «prodotti» — macchine, attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie, dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, quasi-macchine. |
Art. 2, par. 1: le macchine e cinque categorie di prodotti correlati (lettere da a) a e)); anche le quasi-macchine rientrano nel regolamento. L'insieme è indicato come «prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento». Da notare: l'articolo 3 non definisce il prodotto correlato — il perimetro è fissato per elencazione all'articolo 2, par. 1. |
Il perimetro materiale cambia poco; il vocabolario cambia ovunque. Quasi ogni requisito dice ormai «la macchina o il prodotto correlato» — una documentazione scritta con la sola parola «macchina» va riletta frase per frase. E per sapere che cos'è un prodotto correlato bisogna leggere l'articolo 2, non il glossario dell'articolo 3. |
| Definizione di macchina, e il software |
Art. 2, lettera a): cinque trattini, tutti materiali. Il componente di sicurezza (lettera c) è un «componente», senza alcun riferimento al digitale. |
Art. 3, punto 1): sei lettere, tra cui la f), «insieme […] al quale manca soltanto il caricamento del software destinato all'applicazione specifica prevista dal fabbricante». Il componente di sicurezza diventa «un componente fisico o digitale, compreso un software» (art. 3, punto 3). |
Un software di sicurezza immesso sul mercato separatamente è un prodotto regolamentato a pieno titolo — con la sua documentazione, la sua dichiarazione e, se autoevolutivo, il suo organismo notificato. |
| Quasi-macchine |
Art. 13. Istruzioni per l'assemblaggio: allegato VI. Dichiarazione di incorporazione: allegato II, parte 1, sezione B. Documentazione tecnica pertinente: allegato VII, parte B, conservata dieci anni dopo l'ultima data di fabbricazione. |
Art. 11 e 22. Istruzioni per l'assemblaggio: allegato XI. Dichiarazione di incorporazione UE: allegato V, parte B, «costantemente aggiornata» (art. 22, par. 2). Documentazione tecnica: allegato IV, parte B, conservata dieci anni dopo l'immissione sul mercato (art. 11, par. 3). |
Cambiano tutti i rinvii agli allegati, e cambia anche il punto di partenza della conservazione. Un modello di dichiarazione di incorporazione riutilizzato così com'è sarà formalmente errato. |
| Categorie a valutazione rafforzata |
Allegato IV: un elenco unico di 23 categorie, richiamato all'art. 12, par. 3 e 4. |
Allegato I diviso in due: parte A (6 categorie) e parte B (19), art. 6. La Commissione può modificarlo mediante atti delegati (art. 6, par. 2), sulla base di criteri di rischio enunciati ai par. da 4 a 7. |
Prima domanda per ogni documentazione tecnica: parte A, parte B o fuori dall'allegato I? La risposta determina la procedura, il calendario e il ricorso a un organismo notificato. |
| Apprendimento automatico nell'allegato I |
— |
Allegato I, parte A, punti 5 e 6: componenti di sicurezza «dotati di un comportamento integralmente o parzialmente autoevolutivo» che utilizzano approcci di apprendimento automatico e garantiscono funzioni di sicurezza; macchine i cui sistemi integrati fanno lo stesso senza essere stati immessi sul mercato in modo indipendente. |
Una funzione di sicurezza che apprende fa ricadere il prodotto nella parte A — quindi nell'intervento obbligatorio di un organismo notificato, senza via d'uscita normativa. |
| Procedure di valutazione della conformità |
Art. 12. Fuori dall'allegato IV → controllo interno sulla fabbricazione (allegato VIII). Allegato IV con norme armonizzate che coprono tutti i pertinenti requisiti essenziali → controllo interno possibile, oppure esame CE del tipo (IX), oppure garanzia qualità totale (X). Altrimenti → IX o X. |
Art. 25. Fuori dall'allegato I → modulo A, controllo interno della produzione (allegato VI). Allegato I parte B → modulo A solo se la progettazione segue le norme armonizzate o le specifiche comuni proprie della categoria e riguardanti tutti i pertinenti requisiti essenziali; in mancanza, B+C (VII+VIII), H (IX) o G (X). Allegato I parte A → soltanto B+C, H o G. |
La rottura più costosa del testo: per le sei categorie della parte A l'autocertificazione scompare, anche con norme armonizzate applicate integralmente. |
| Norme armonizzate e presunzione |
Art. 7, par. 2: presunzione per la macchina costruita in conformità di una norma armonizzata il cui riferimento è pubblicato nella GUUE. Riferimenti oggi pubblicati con la decisione di esecuzione (UE) 2023/1586, modificata sei volte, da ultimo dalla decisione (UE) 2026/546 del 13.03.2026. |
Art. 20, par. 1: stesso meccanismo, ma ai sensi del regolamento. Al 26.08.2026 nessuna norma è citata su questa base. Art. 20, par. 3: la Commissione può adottare specifiche comuni mediante atti di esecuzione se la normazione non va a buon fine. |
Ogni norma della documentazione ha due stati datati — uno con la direttiva, l'altro con il regolamento. Un repertorio a stato unico è un repertorio superato in partenza. Nessuna citazione |
| Presunzione mediante certificazione della cibersicurezza |
— |
Art. 20, par. 9: le macchine e i prodotti correlati certificati, o coperti da una dichiarazione di conformità, nell'ambito di un sistema di certificazione della cibersicurezza adottato conformemente al regolamento (UE) 2019/881 e i cui riferimenti sono pubblicati nella GUUE sono considerati conformi ai punti 1.1.9 e 1.2.1 dell'allegato III, nella misura in cui tali requisiti sono contemplati. |
Una via di prova inedita — che esisterà solo quando un sistema sarà pubblicato. Da monitorare esattamente come si monitorano i riferimenti alle norme. Da monitorare |
| Intelligenza artificiale ad alto rischio |
— |
Art. 8, commi aggiunti dal regolamento (UE) 2026/1744 dell'08.07.2026, applicabile dal 27.07.2026: la Commissione adotta atti delegati che modificano l'allegato III per aggiungervi requisiti che rispecchiano il regolamento (UE) 2024/1689, applicabili al più tardi dal 02.08.2028. Art. 20, par. 10: nel frattempo, presunzione mediante le norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati a norma dell'art. 40 di tale regolamento. |
L'allegato III non è fisso: la parte sull'IA vi entrerà con atto delegato. Il repertorio dei requisiti deve essere versionato e datato, mai stampato una volta per tutte. |
| Dove si trovano i requisiti essenziali |
Allegato I, preceduto dai suoi «Principi generali». |
Allegato III: parte A (definizioni), parte B (principi generali), poi sei capi. La tavola di concordanza figura nell'allegato XII. |
Ogni riferimento «allegato I, punto 1.x» va riscritto in «allegato III, punto 1.x». Attenzione: la tavola di concordanza opera a livello di capi (allegato I, punti da 1.1.2 a 1.1.8 → allegato III, capo 1), non punto per punto. La corrispondenza fine va ristabilita a mano. |
| Cibersicurezza — 1.1.9 |
Nessun requisito equivalente. |
Allegato III, 1.1.9 «Protezione dall'alterazione»: il collegamento di un altro dispositivo non deve determinare una situazione pericolosa; i componenti hardware e i software o dati essenziali per la sicurezza sono protetti da un'alterazione accidentale o intenzionale; la macchina raccoglie prove di un intervento legittimo o illegittimo su di essi; il software installato necessario al funzionamento in condizioni di sicurezza è individuato e l'informazione resta disponibile in qualsiasi momento in un formato facilmente accessibile. |
Una parte intera della documentazione tecnica senza alcun precedente: integrità, registrazione degli eventi, inventario del software. Non si riprende da un fascicolo 2006/42 — si costruisce. |
| Sistemi di comando e comportamento autoevolutivo — 1.2.1 |
Allegato I, 1.2.1: sicurezza e affidabilità dei sistemi di comando rispetto ad avarie, errori e sollecitazioni previste. |
Allegato III, 1.2.1: stessa base, estesa ai «tentativi deliberati ragionevolmente prevedibili da parte di terzi» e al comportamento o alla logica integralmente o parzialmente auto-evolutivi — compito e spazio di movimento delimitati, registrazione dei dati del processo decisionale (conservazione un anno), registro delle versioni del software di sicurezza caricato (conservazione cinque anni), correzione possibile in qualsiasi momento. |
Due durate di conservazione che si scrivono nell'architettura del prodotto, non in un raccoglitore: un anno di dati decisionali, cinque anni di registro, disponibili su una macchina che può essere scollegata dalla rete. |
| Istruzioni — lingua e dicitura |
Allegato I, 1.7.4: ogni macchina è accompagnata da istruzioni nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro. Diciture obbligatorie «Istruzioni originali» e «Traduzione delle istruzioni originali» (1.7.4.1, lettere a e b). |
Art. 10, par. 7, ultimo comma: istruzioni per l'uso, informazioni sulla sicurezza e informazioni dell'allegato III «redatte in una lingua facilmente comprensibile dagli utilizzatori, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato». L'allegato III, 1.7.4 rinvia all'art. 10, par. 7, e non riprende più la coppia istruzioni originali / traduzione. |
Il formalismo originale / traduzione scompare dal testo. La lingua richiesta resta fissata da ciascuno Stato membro: si verifica mercato per mercato, non una volta per tutta l'Unione. |
| Istruzioni in formato digitale |
Non previste: le istruzioni accompagnano la macchina. |
Art. 10, par. 7: le istruzioni possono essere fornite in formato digitale. Il fabbricante indica come accedervi, sul prodotto o, se non è possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento (a); le presenta in un formato che consente di stamparle, scaricarle e salvarle, accessibile anche in caso di avaria (b); le rende accessibili online durante il ciclo di vita previsto e per almeno dieci anni dopo l'immissione sul mercato (c). Versione cartacea gratuita entro un mese, su richiesta presentata al momento dell'acquisto. Per gli utilizzatori non professionali, le informazioni sulla sicurezza essenziali restano fornite in formato cartaceo. |
Un hosting di dieci anni è un impegno d'impresa, non una casella da spuntare: URL stabili, versioni congelate, disponibilità dimostrabile, lingue, e una procedura di invio cartaceo entro un mese. |
| Dichiarazione di conformità |
Dichiarazione CE di conformità, allegato II, parte 1, sezione A. L'originale è conservato almeno dieci anni dopo l'ultima data di fabbricazione. |
Dichiarazione di conformità UE, art. 21 e allegato V, parte A. È «continuamente aggiornata» (art. 21, par. 2) e tradotta nelle lingue richieste. Accompagna il prodotto oppure, in alternativa, le istruzioni indicano l'indirizzo internet o il codice a lettura ottica dove è possibile accedervi; la versione digitale resta online per almeno dieci anni (art. 10, par. 8). |
Una dichiarazione firmata una volta e archiviata non basta più: va tenuta aggiornata, e la sua versione pubblicata online impegna per tutta la vita del prodotto. |
| Marcatura CE |
Art. 16 e allegato III della direttiva. |
Art. 23 e 24: marcatura visibile, leggibile e indelebile; sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento quando non è possibile apporla sul prodotto o la sua natura non lo consente; seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato per le procedure dell'art. 25, par. 2 (lettere a, b, c) e par. 3 (lettere b, c, d). |
La targhetta cambia non appena cambia la procedura. Le sei categorie della parte A impongono ormai un numero di organismo notificato sul prodotto. |
| Identificazione del prodotto e del fabbricante |
Allegato I, 1.7.3 (marcatura delle macchine). |
Art. 10, par. 5: designazione, modello, serie o tipo, anno di costruzione, numero di lotto o di serie. Art. 10, par. 6: nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato, indirizzo postale e sito internet, indirizzo di posta elettronica o altri contatti digitali, con un unico recapito, in una lingua facilmente comprensibile dagli utilizzatori e dalle autorità. |
I contatti digitali diventano obbligatori sulla targhetta o sul suo sostituto. Un indirizzo di posta elettronica che restituisce errore è un difetto di conformità formale. |
| Documentazione tecnica — contenuto |
Allegato VII, parte A (fascicolo tecnico): fascicolo di costruzione, disegni, schemi, note di calcolo, relazioni sulle prove, disposizioni interne per la fabbricazione in serie. |
Allegato IV, parte A: quindici voci, di cui due senza precedenti — m) il codice sorgente o la logica di programmazione del software relativo alla sicurezza, su richiesta motivata di un'autorità nazionale; n) per i prodotti alimentati da sensori, azionati da remoto o autonomi, se le operazioni relative alla sicurezza sono controllate da dati provenienti da sensori, la descrizione delle caratteristiche generali, delle capacità e delle limitazioni del sistema, dei dati e dei processi di sviluppo, prova e convalida. |
Occorre decidere prima della vendita come un codice sorgente di sicurezza sarà consegnato a un'autorità senza esporre il resto, e documentare i set di dati e le campagne di convalida di un sistema a sensori. |
| Documentazione tecnica — conservazione |
Allegato VII, parte A, punto 2: il fascicolo tecnico resta a disposizione delle autorità per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione — o dell'ultima unità prodotta in serie. Non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità né essere sempre materialmente disponibile, ma deve poter essere riunito. |
Art. 10, par. 3: documentazione tecnica e dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per almeno dieci anni dall'immissione sul mercato o dalla messa in servizio. |
Il punto di partenza dei dieci anni si sposta dall'officina al mercato. Per un prodotto tenuto in magazzino due anni prima di essere venduto, l'obbligo dura due anni in più rispetto a prima. |
| Modifica sostanziale |
Nozione assente: l'espressione «modifica sostanziale» non figura nella direttiva. Il tema era trattato dalle guide all'applicazione e dai diritti nazionali. |
Definita all'art. 3, punto 16): modifica, mediante mezzi fisici o digitali, successiva all'immissione sul mercato, non prevista dal fabbricante, che incide sulla sicurezza creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente. Art. 18: chi la apporta è considerato un fabbricante, soggetto all'art. 10 e alla procedura dell'art. 25. L'utilizzatore non professionale che modifica il proprio prodotto ne è escluso. |
Il retrofit esce dal diritto non vincolante ed entra nel testo. Ogni intervento richiede una valutazione scritta e una conclusione tracciata — è la valutazione, non l'astensione, che protegge. |
| Obblighi degli importatori |
La parola «importatore» non figura nella direttiva. |
Art. 13 (macchine e prodotti correlati) e art. 14 (quasi-macchine): assicurarsi che sia stata applicata la procedura dell'art. 25, che esista la documentazione dell'allegato IV, parte A, che la marcatura CE sia apposta e i documenti allegati, che il fabbricante abbia rispettato l'art. 10, par. 5, 6 e 8; indicare i propri contatti, compresi quelli digitali (par. 3); garantire la presenza delle istruzioni (par. 4); preservare la conformità durante deposito e trasporto (par. 5); non immettere sul mercato in caso di dubbio (par. 2). |
L'importatore diventa un controllore, con un obbligo di rifiuto. Le sue verifiche devono lasciare una traccia datata, altrimenti non hanno avuto luogo. |
| Obblighi dei distributori |
La parola «distributore» non figura nella direttiva. |
Art. 15 (macchine e prodotti correlati) e art. 16 (quasi-macchine): esercitare la dovuta diligenza; prima di ogni messa a disposizione, verificare a) la marcatura CE, b) la dichiarazione di conformità UE di cui all'art. 10, par. 8, c) le istruzioni nella lingua stabilita dallo Stato membro di messa a disposizione, d) il rispetto da parte del fabbricante e dell'importatore dell'art. 10, par. 5 e 6, e dell'art. 13, par. 3. |
Quattro verifiche semplici, ma opponibili, e un obbligo di blocco. Un rivenditore che non le documenta si assume il rischio al posto del fabbricante. |
| Passaggio al ruolo di fabbricante |
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Art. 17: l'importatore o il distributore che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale, o che lo modifica in un modo suscettibile di incidere sulla conformità, è considerato un fabbricante ed è soggetto agli obblighi degli art. 10 e 11. |
Il marchio del distributore ha un prezzo normativo: la documentazione tecnica completa, la dichiarazione, la procedura di valutazione e la conservazione decennale. |
| Tracciabilità degli operatori |
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Art. 19: su richiesta delle autorità, indicare qualsiasi operatore che abbia fornito un prodotto e qualsiasi operatore cui sia stato fornito un prodotto; conservare tali informazioni per dieci anni dalla fornitura. |
Un obbligo di archiviazione commerciale, che si innesta sulla gestione commerciale e non sull'ufficio tecnico. Sopravvive alla partenza delle persone. |
| Vigilanza del mercato |
Art. 4: gli Stati istituiscono o nominano le autorità competenti e ne definiscono i compiti. Art. 11: clausola di salvaguardia. |
Capo VI, art. da 43 a 46, coordinato con il regolamento (UE) 2019/1020 — le misure correttive richieste all'operatore rinviano al suo art. 16, par. 3. Procedura nazionale, procedura di salvaguardia dell'Unione, prodotti conformi che presentano un rischio, non conformità formale. |
È l'unico capo già applicabile, dal 19.07.2023, anche ai prodotti che rientrano nella direttiva (art. 52, par. 1). Le procedure di salvaguardia non aspettano il 2027. |
| Procedure di emergenza |
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Capo IV bis, art. da 25 bis a 25 sexies, inserito dal regolamento (UE) 2024/2748 del 09.10.2024 e applicabile dal 29.05.2026: trattamento prioritario da parte degli organismi notificati e deroga temporanea alle procedure che ne richiedono l'intervento, per i «beni rilevanti per la crisi», soltanto durante una modalità di emergenza nel mercato interno attivata a norma del regolamento (UE) 2024/2747. |
Un regime dormiente, che si apre solo con un atto di esecuzione della Commissione. Da conoscere per non scambiarlo per una flessibilità permanente. |
| Sanzioni |
Art. 23: regime nazionale, efficace, proporzionato e dissuasivo; notifica alla Commissione entro il 29.06.2008. |
Art. 50: stessi requisiti, e le sanzioni «possono comprendere sanzioni penali per violazioni gravi». Gli Stati notificano il loro regime entro il 20.10.2026 (par. 2, come rettificato); l'art. 50, par. 1, si applica a decorrere dalla stessa data (art. 54, lettera b), come rettificato). |
La scadenza delle sanzioni precede di tre mesi la scadenza tecnica. Il contenuto del regime nazionale applicabile al regolamento non è stato da noi verificato a oggi — da verificare alla sua pubblicazione. |