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Articolo 3, punto 16) · articolo 18
Il retrofit che la rende fabbricante
Aggiornato il 26 agosto 2026 · articoli verificati sul testo primario
È il punto cieco del regolamento (UE) 2023/1230 — quello che integratori, servizi di manutenzione e acquirenti di macchine usate ammodernate scoprono troppo tardi. Il testo pone una definizione, all'art. 3, punto 16), e una conseguenza, all'art. 18: una modifica sostanziale equivale a una nuova immissione sul mercato, e chi la effettua diventa fabbricante — con la totalità degli obblighi: documentazione tecnica, requisiti essenziali, dichiarazione UE, marcatura CE.
I tre criteri, cumulativi
Una modifica è sostanziale quando riunisce tre condizioni: è realizzata mediante mezzi fisici o digitali dopo l'immissione sul mercato e non era prevista dal fabbricante; incide sulla sicurezza creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente; e rende necessarie nuove misure di protezione (ripari, dispositivi, logica di sicurezza). Tre «sì» = lei è il fabbricante della macchina modificata.
| Intervento tipo | Lettura probabile |
|---|---|
| Sostituzione di un componente con uno identico (stessa funzione, stesse caratteristiche) | Non sostanziale — è manutenzione. Da tracciare comunque. |
| Sostituzione dell'automazione con rifacimento della logica di sicurezza | Forte indizio di modifica sostanziale: valutazione obbligatoria, probabile documentazione tecnica. |
| Aggiunta di una stazione, di un robot, estensione di linea | Quasi sempre sostanziale per il perimetro aggiunto — e spesso per l'insieme riconfigurato. |
| Aumento di cadenza, di carico, di velocità oltre quanto previsto | Sostanziale se diventano necessarie nuove misure di protezione. |
Lo strumento
La domanda, posta nell'ordine del testo.
Sei domande, i tre criteri presi uno per uno, un verdetto motivato — e la scheda di valutazione da stampare e firmare, quella che dimostrerà che la domanda è stata posta e risolta. Tutto viene calcolato nel suo browser.
La contromisura: la griglia, sistematica, tracciata
Il rischio non è fare retrofit — è farlo senza lasciare traccia. La disciplina che protegge sta in una pagina per intervento: descrizione della modifica, i tre criteri valutati uno per uno, conclusione motivata («sostanziale: sì / no»), data e firma del responsabile tecnico. Se la soglia è superata: la documentazione tecnica si sviluppa, con ordine, e la macchina riparte con la sua dichiarazione. Se non lo è: la griglia firmata è la sua prova, opponibile, che la domanda è stata posta e risolta.
Non si diventa fabbricanti modificando una macchina. Lo si diventa modificandola senza averlo messo per iscritto.
Che cosa facciamo per chi esegue retrofit
- La griglia di valutazione integrata nel flusso delle commesse — ogni intervento passa da lì, la conclusione viene versionata nel passaporto della macchina;
- Quando è sostanziale: la documentazione tecnica completa secondo lo schema dell'allegato IV, le prove eseguite e firmate dal suo personale su protocolli forniti, il progetto di dichiarazione UE;
- Il registro delle modifiche di ogni macchina, conservato con le sue versioni — la memoria che manca a tutti i parchi macchine.
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Fonti
Regolamento (UE) 2023/1230, art. 3, punto 16) (definizione), e art. 18 (obblighi in caso di modifica sostanziale) — EUR-Lex. Verificato il 26.08.2026.