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Articolo 3, punto 16) · articolo 18

Il retrofit che la rende fabbricante

Aggiornato il 26 agosto 2026 · articoli verificati sul testo primario

È il punto cieco del regolamento (UE) 2023/1230 — quello che integratori, servizi di manutenzione e acquirenti di macchine usate ammodernate scoprono troppo tardi. Il testo pone una definizione, all'art. 3, punto 16), e una conseguenza, all'art. 18: una modifica sostanziale equivale a una nuova immissione sul mercato, e chi la effettua diventa fabbricante — con la totalità degli obblighi: documentazione tecnica, requisiti essenziali, dichiarazione UE, marcatura CE.

I tre criteri, cumulativi

Una modifica è sostanziale quando riunisce tre condizioni: è realizzata mediante mezzi fisici o digitali dopo l'immissione sul mercato e non era prevista dal fabbricante; incide sulla sicurezza creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente; e rende necessarie nuove misure di protezione (ripari, dispositivi, logica di sicurezza). Tre «sì» = lei è il fabbricante della macchina modificata.

Intervento tipoLettura probabile
Sostituzione di un componente con uno identico (stessa funzione, stesse caratteristiche)Non sostanziale — è manutenzione. Da tracciare comunque.
Sostituzione dell'automazione con rifacimento della logica di sicurezzaForte indizio di modifica sostanziale: valutazione obbligatoria, probabile documentazione tecnica.
Aggiunta di una stazione, di un robot, estensione di lineaQuasi sempre sostanziale per il perimetro aggiunto — e spesso per l'insieme riconfigurato.
Aumento di cadenza, di carico, di velocità oltre quanto previstoSostanziale se diventano necessarie nuove misure di protezione.

Lo strumento

La domanda, posta nell'ordine del testo.

Sei domande, i tre criteri presi uno per uno, un verdetto motivato — e la scheda di valutazione da stampare e firmare, quella che dimostrerà che la domanda è stata posta e risolta. Tutto viene calcolato nel suo browser.

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La contromisura: la griglia, sistematica, tracciata

Il rischio non è fare retrofit — è farlo senza lasciare traccia. La disciplina che protegge sta in una pagina per intervento: descrizione della modifica, i tre criteri valutati uno per uno, conclusione motivata («sostanziale: sì / no»), data e firma del responsabile tecnico. Se la soglia è superata: la documentazione tecnica si sviluppa, con ordine, e la macchina riparte con la sua dichiarazione. Se non lo è: la griglia firmata è la sua prova, opponibile, che la domanda è stata posta e risolta.

Non si diventa fabbricanti modificando una macchina. Lo si diventa modificandola senza averlo messo per iscritto.

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Fonti

Regolamento (UE) 2023/1230, art. 3, punto 16) (definizione), e art. 18 (obblighi in caso di modifica sostanziale) — EUR-Lex. Verificato il 26.08.2026.