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Il regolamento, domanda per domanda

Domande frequenti sul regolamento macchine (UE) 2023/1230

Aggiornato il 26 agosto 2026 · 42 domande, ogni risposta ricondotta al suo articolo

Vai a: Calendario · Fabbricante · Retrofit · Importazione e distribuzione · Istruzioni per l'uso · Norme · Controlli e sanzioni

Questa pagina risponde a quarantadue domande, ordinate per profilo di lettore. Una sola regola la governa: nessuna risposta senza l'articolo che la fonda, e ciò che è incerto è scritto come incerto. I riferimenti sono quelli del regolamento (UE) 2023/1230 nella versione rettificata, verificata sul testo consolidato di EUR-Lex il 26 agosto 2026. Per il quadro d'insieme, si veda la guida al regolamento; per le definizioni, il glossario.

1 · Calendario e ambito di applicazione

Il regolamento impone un «passaporto macchina»?

No, ed è importante dirlo chiaramente: «Passeport Machine» è il nome del nostro servizio, non quello di un documento che il regolamento richiederebbe. Ciò che il regolamento impone sono documenti precisi — la documentazione tecnica dell'allegato IV, le istruzioni per l'uso dell'articolo 10, paragrafo 7, la dichiarazione di conformità UE dell'allegato V, la marcatura, e la conservazione di tutto ciò per dieci anni. Il nostro passaporto della macchina riunisce questi documenti attorno a una macchina identificata, con il suo registro delle prove e il monitoraggio delle norme. Non è un obbligo in più: è il nostro modo di rendere gestibili quelli che esistono. Nessuno può contestarle di non avere un «passaporto macchina»; le si può contestare, invece, di non esibire la sua documentazione tecnica.

Il regolamento si applica dal 14 o dal 20 gennaio 2027?

Dal 20 gennaio 2027. Il testo pubblicato nella GU L 165 del 29 giugno 2023 riportava effettivamente «14 gennaio 2027» all'articolo 54, secondo comma. La rettifica pubblicata nella GU L 169 del 4 luglio 2023, pag. 35 l'ha sostituita con «20 gennaio 2027» — i suoi punti 5, 6 e 10 correggono rispettivamente l'articolo 51, paragrafo 2, l'articolo 52, paragrafo 1, e l'articolo 54. La trappola è verificabile ancora oggi: la versione HTML non rettificata di EUR-Lex riporta tuttora «14 gennaio 2027», mentre il testo consolidato reca il segno della correzione e la data del 20. È la data rettificata a essere opponibile.

C'è un periodo transitorio prima dell'applicazione?

Nessuno per le nuove immissioni sul mercato. L'articolo 54 rende il regolamento applicabile a partire dal 20 gennaio 2027, e l'articolo 51, paragrafo 2, abroga la direttiva 2006/42/CE a decorrere dalla stessa data: non esiste una finestra durante la quale i due testi coesisterebbero a scelta del fabbricante. L'unica disposizione transitoria è l'articolo 52, paragrafo 1, esaminato più avanti. Al contrario, diverse disposizioni erano già applicabili prima: gli articoli da 26 a 42, sulla notifica degli organismi di valutazione della conformità, dal 20 gennaio 2024; l'articolo 6, paragrafo 7, e gli articoli 48 e 52 dal 19 luglio 2023. L'articolo 50, paragrafo 1, sulle sanzioni, si applica invece a decorrere dal 20 ottobre 2026 — è la scadenza più vicina del calendario.

DataCosa succedeArticolo
29.06.2023Pubblicazione del regolamento nella GU L 165.—
04.07.2023Rettifica nella GU L 169, pag. 35: la data di applicazione passa dal 14 al 20 gennaio 2027.art. 51, 52, 54
19.07.2023Applicazione dell'articolo 6, paragrafo 7, e degli articoli 48 e 52.art. 54, comma 3, lett. c)
20.01.2024Applicazione degli articoli da 26 a 42 (organismi notificati).art. 54, comma 3, lett. a)
20.10.2026Termine fissato agli Stati membri per notificare le loro norme sulle sanzioni.art. 50, par. 2
20.01.2027Applicazione del regolamento e abrogazione della direttiva 2006/42/CE.art. 54 · art. 51, par. 2
15.05.2027Cessazione della presunzione di conformità della EN ISO 13849-1:2015 ai sensi della direttiva.dec. 2024/1329, art. 3
Le mie macchine già in servizio devono essere messe in conformità?

No. L'articolo 10, paragrafo 1, pone gli obblighi a carico del fabbricante «all'atto dell'immissione sul mercato o della messa in servizio», e l'articolo 3, punto 12), definisce l'immissione sul mercato come la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione. Una macchina già immessa sul mercato prima del 20 gennaio 2027 resta disciplinata dalla direttiva 2006/42/CE, come conferma l'articolo 52, paragrafo 1. Nella pratica contano due riserve. Una modifica sostanziale riapre la documentazione e rende il suo autore un fabbricante (articolo 3, punto 16), e articolo 18). E gli obblighi del datore di lavoro sul suo parco macchine — verifiche, formazione, mantenimento in efficienza — rientrano in un altro testo e continuano ad applicarsi: l'articolo 5 riconosce peraltro espressamente agli Stati membri la facoltà di stabilire requisiti per la protezione delle persone durante l'installazione e l'utilizzo.

Le mie scorte invendute al 20 gennaio 2027 diventano invendibili?

Occorre distinguere due situazioni che la prassi confonde. L'articolo 52, paragrafo 1, tutela i prodotti «immessi sul mercato» in conformità della direttiva prima del 20 gennaio 2027; e l'articolo 3, punto 12), definisce l'immissione sul mercato come la prima messa a disposizione. Una macchina ancora nel suo magazzino di fabbricante a tale data non è quindi stata immessa sul mercato, qualunque sia il suo anno di costruzione; un esemplare già consegnato a un distributore lo è stato, e può continuare a essere commercializzato nel regime della direttiva. A decidere è la data della prima fornitura, non quella di fabbricazione né quella della fattura al cliente finale. Il regolamento non stabilisce alcuna prova tipo: la tracciabilità di questa data si documenta macchina per macchina, con il documento di trasporto o il contratto.

Il regolamento riguarda anche le macchine usate?

Il regolamento non contiene alcuna disposizione specifica per le macchine usate: l'usato è menzionato soltanto nel considerando 10, secondo cui il regolamento disciplina i prodotti nuovi sul mercato dell'Unione, compresi i prodotti «nuovi o usati, importati da un paese terzo». La qualificazione passa quindi per l'immissione sul mercato (articolo 3, punti 11) e 12)). Una macchina usata rivenduta all'interno dell'Unione è già stata immessa sul mercato: non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento, fatta salva in ogni caso la modifica sostanziale (articolo 18). Una macchina usata importata da un paese terzo è invece immessa per la prima volta sul mercato dell'Unione: chi ve la immette è importatore ai sensi dell'articolo 3, punto 20), e sostiene gli obblighi dell'articolo 13, il cui paragrafo 2 presuppone una documentazione tecnica e una marcatura predisposte dal fabbricante. Punto di incertezza dichiarato: il regolamento non disciplina il caso del fabbricante originario scomparso; nella pratica, l'articolo 17 trasforma l'importatore in fabbricante non appena immette il prodotto sul mercato con il proprio nome.

Che cosa è escluso dall'ambito di applicazione?

L'articolo 2, paragrafo 1, fissa il perimetro: le macchine, le quasi-macchine e cinque famiglie di prodotti correlati — attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie, dispositivi amovibili di trasmissione meccanica. L'articolo 2, paragrafo 2, elenca poi diciassette esclusioni, dalla lettera a) alla q). Tra le più utili da conoscere: i componenti di sicurezza forniti dal fabbricante della macchina originaria come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici; le armi; i mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, fatta eccezione per le macchine installate su tali mezzi; i veicoli che rientrano nei regolamenti (UE) 2018/858, (UE) n. 168/2013 e (UE) n. 167/2013, fatta eccezione per le macchine installate su di essi; le navi marittime e le unità mobili off-shore; le macchine a fini militari o di mantenimento dell'ordine pubblico; gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere; e alcuni prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nella direttiva 2014/35/UE o nella direttiva 2014/53/UE, in particolare elettrodomestici, apparecchiature audio e video e apparecchiature informatiche — ma non le macchine per la stampa additiva di prodotti tridimensionali, espressamente fatte salve.

2 · Sono un fabbricante

Che cosa deve contenere la mia documentazione tecnica?

L'allegato IV, parte A, elenca quindici voci, dalla lettera a) alla o). La base è nota: descrizione completa e uso previsto, documentazione relativa alla valutazione del rischio comprendente l'elenco dei requisiti essenziali applicabili e la descrizione delle misure di protezione, disegni e schemi con le spiegazioni necessarie, relazioni e risultati dei calcoli e delle prove, mezzi utilizzati in produzione, copia delle istruzioni per l'uso. Due punti sono propri del regolamento e mancano nella maggior parte delle documentazioni riprese dalla direttiva: la lettera m), che prevede la messa a disposizione del codice sorgente o della logica di programmazione del software relativo alla sicurezza a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale; e la lettera n), che impone, per le macchine alimentate da sensori, azionate da remoto o autonome le cui operazioni relative alla sicurezza sono controllate da dati provenienti da sensori, una descrizione delle caratteristiche generali, delle capacità, delle limitazioni, dei dati e dei processi di sviluppo, di prova e di convalida. La lettera e) richiede infine di specificare, in caso di applicazione parziale di una norma, quali parti sono state applicate.

Per quanto tempo devo conservare la documentazione?

Almeno dieci anni. L'articolo 10, paragrafo 3, impone di mantenere la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di almeno dieci anni dall'immissione sul mercato o dalla messa in servizio. L'articolo 19, paragrafo 2, aggiunge un obbligo distinto e spesso dimenticato: conservare per almeno dieci anni l'identità dell'operatore che le ha fornito un prodotto e di quello a cui lei ne ha fornito uno. Se la dichiarazione UE è diffusa in forma digitale, l'articolo 10, paragrafo 8, secondo comma, esige che resti accessibile online per il ciclo di vita previsto e, in ogni caso, per almeno dieci anni. Il mandatario tiene a disposizione gli stessi documenti (articolo 12, paragrafo 2, lettera a)), ma il suo mandato non può mai comprendere la stesura della documentazione tecnica né l'obbligo di progettazione dell'articolo 10, paragrafo 1.

Posso autocertificare la mia macchina?

Dipende interamente dall'allegato I, e la risposta è cambiata rispetto alla direttiva. Si presentano tre casi. Se la categoria non è elencata nell'allegato I, si applica il controllo interno della produzione — modulo A, allegato VI — senza organismo notificato (articolo 25, paragrafo 4). Se figura nell'allegato I, parte B, il modulo A è possibile solo a condizione di aver progettato e costruito la macchina conformemente alle norme armonizzate o alle specifiche comuni proprie a tale categoria e riguardanti tutti i pertinenti requisiti essenziali; in caso contrario, l'articolo 25, paragrafo 3, terzo comma, rinvia all'esame UE del tipo seguito dal modulo C, al modulo H o al modulo G. Se figura nell'allegato I, parte A, il modulo A è escluso in ogni circostanza: l'articolo 25, paragrafo 2, prevede solo tre procedure, tutte con organismo notificato.

SituazioneModulo A possibile?Procedure possibili
Categoria non elencata nell'allegato ISìControllo interno della produzione, allegato VI (art. 25, par. 4).
Allegato I, parte B — 19 categorie (seghe, presse, formatrici, sollevamento di persone > 3 m, rilevamento della presenza di persone, blocchi logici di sicurezza, ROPS, FOPS…)A condizioneModulo A se la progettazione è conforme a norme armonizzate o specifiche comuni riguardanti tutti i requisiti pertinenti; altrimenti esame UE del tipo + modulo C, modulo H o modulo G (art. 25, par. 3).
Allegato I, parte A — 6 categorie (dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e loro ripari, ponti elevatori per veicoli, apparecchi a carica esplosiva per il fissaggio, componenti di sicurezza e macchine a comportamento autoevolutivo che utilizzano l'apprendimento automatico per funzioni di sicurezza)NoEsame UE del tipo + modulo C (allegati VII e VIII), modulo H (allegato IX) o modulo G (allegato X) — art. 25, par. 2.
Che aspetto ha la dichiarazione di conformità UE?

L'articolo 21, paragrafo 1, ne indica l'oggetto: attesta che la conformità ai requisiti essenziali applicabili dell'allegato III è stata dimostrata. Il paragrafo 2 ne fissa la forma: struttura tipo dell'allegato V, parte A, integrata dagli elementi specificati nel modulo applicato (allegati VI, VIII, IX o X), aggiornata continuamente e tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato la macchina è immessa, messa a disposizione o messa in servizio. Il paragrafo 3 impone un'unica dichiarazione quando più atti dell'Unione ne prescrivono una, con gli estremi di tali atti e i riferimenti della loro pubblicazione. Il paragrafo 4 è il più breve e il più pesante: con la dichiarazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità. Può essere digitale: l'articolo 10, paragrafo 8, consente di fornire nelle istruzioni per l'uso un indirizzo internet o un codice a lettura ottica, a condizione di mantenerla accessibile online per almeno dieci anni.

Dove e quando apporre la marcatura CE?

L'articolo 24, paragrafo 1, esige una marcatura visibile, leggibile e indelebile sulla macchina; l'imballaggio e i documenti di accompagnamento sono ammessi solo qualora ciò non sia possibile o la natura della macchina non lo consenta. Il paragrafo 2 fissa il momento: prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio. Il paragrafo 3 aggiunge il numero di identificazione dell'organismo notificato quando la procedura seguita ne prevede l'intervento, vale a dire nei casi dell'articolo 25, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e dell'articolo 25, paragrafo 3, lettere b), c) e d). I principi generali restano quelli dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008, cui rinvia l'articolo 23. A ciò si aggiungono le indicazioni di identificazione dell'articolo 10, paragrafo 5 — designazione, serie o tipo, anno di costruzione, numero di lotto o di serie —, i dati di contatto del fabbricante con un unico recapito (articolo 10, paragrafo 6), e la marcatura propria dell'allegato III, punto 1.7.3.

Faccio progettare o fabbricare la mia macchina da terzi: chi è il fabbricante?

È lei. L'articolo 3, punto 18), lettera a), qualifica come fabbricante chi fabbrica o fa progettare o fabbricare un prodotto e lo commercializza con il proprio nome o con il proprio marchio. Affidare la progettazione a terzi non trasferisce quindi alcun obbligo giuridico: la documentazione tecnica, la dichiarazione UE e la marcatura restano sue, e l'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, arriva a escludere dal mandato di un mandatario la stesura della documentazione tecnica e l'obbligo di progettazione dell'articolo 10, paragrafo 1. Ciò che si regola, invece, è il contratto: quali elaborati consegna lo studio di progettazione — calcoli, rapporti di prova, schemi e, se del caso, il codice sorgente o la logica di programmazione del software di sicurezza richiesti dall'allegato IV, parte A, lettera m) — in quale formato, e con quale impegno di disponibilità per i dieci anni dell'articolo 10, paragrafo 3.

Fabbrico una macchina per uso proprio: il regolamento mi riguarda?

Sì, e senza attenuazioni. L'articolo 3, punto 18), lettera b), qualifica come fabbricante chiunque fabbrichi un prodotto rientrante nel regolamento e lo metta in servizio per uso proprio. La macchina speciale costruita dall'ufficio metodi, il banco di prova, la linea assemblata internamente rientrano quindi nel testo al pari di una macchina venduta: valutazione del rischio secondo l'allegato III, parte B, documentazione tecnica dell'allegato IV, parte A, procedura di valutazione dell'articolo 25, poi dichiarazione UE e marcatura CE ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2. Non esiste alcuna esenzione per l'uso interno. L'eccezione dell'articolo 18, terzo comma, vale solo per l'utilizzatore non professionale che modifica la propria macchina, e non riguarda la fabbricazione.

Che cosa cambia il regolamento per la cibersicurezza e l'IA?

Due requisiti nuovi nell'allegato III e due vie di presunzione. Il punto 1.1.9, «Protezione dall'alterazione», impone che il collegamento di un altro dispositivo, anche remoto, non determini una situazione pericolosa; che i componenti hardware e il software critici per la conformità siano individuati e protetti da un'alterazione accidentale o intenzionale; che la macchina raccolga prove di un intervento legittimo o illegittimo; e che sia in grado di fornire in qualsiasi momento, in un formato facilmente accessibile, l'elenco del software installato necessario per il suo funzionamento in condizioni di sicurezza. Il punto 1.2.1 estende l'affidabilità dei sistemi di comando ai «tentativi deliberati ragionevolmente prevedibili da parte di terzi», delimita il compito e lo spazio di movimento delle macchine a comportamento autoevolutivo, e fissa due durate: un anno di conservazione dei dati relativi al processo decisionale, cinque anni per la registrazione degli interventi e delle versioni del software di sicurezza caricate. Sul fronte della presunzione, l'articolo 20, paragrafo 9, riconosce le certificazioni rilasciate nell'ambito di un sistema di certificazione della cibersicurezza del regolamento (UE) 2019/881 per questi due punti; e il regolamento (UE) 2026/1744 dell'8 luglio 2026, con il suo articolo 3, incarica la Commissione di aggiungere all'allegato III requisiti che riprendono quelli del regolamento sull'intelligenza artificiale, mediante atti delegati applicabili entro il 2 agosto 2028.

3 · Faccio retrofit o modifico macchine

Che cos'è una modifica sostanziale, alla lettera del testo?

L'articolo 3, punto 16), pone tre condizioni cumulative e un'alternativa finale che quasi nessuno cita. La modifica è apportata mediante mezzi fisici o digitali dopo l'immissione sul mercato o la messa in servizio; non è prevista né pianificata dal fabbricante; incide sulla sicurezza creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente. E occorre, inoltre, che richieda o a) l'aggiunta di ripari o di dispositivi di protezione, operazione che necessita la modifica del sistema di controllo della sicurezza esistente, o b) l'adozione di misure di protezione supplementari per garantire la stabilità o la resistenza meccanica. Senza quest'ultimo elemento, la qualificazione non è acquisita. La guida al retrofit sviluppa la griglia di valutazione.

Chi diventa fabbricante, e di quale macchina esattamente?

L'articolo 18, primo comma, considera fabbricante la persona fisica o giuridica che apporta la modifica sostanziale e la assoggetta agli obblighi dell'articolo 10. Il perimetro è più preciso di quanto si creda: se la modifica sostanziale incide sulla sicurezza solo di una macchina che è parte di un insieme di macchine, gli obblighi riguardano soltanto la macchina interessata, come dimostrato nella valutazione del rischio. Il secondo comma aggiunge due obblighi propri: dichiarare, sotto la propria esclusiva responsabilità, che la macchina è conforme, e applicare la pertinente procedura di valutazione della conformità dell'articolo 25, paragrafi 2, 3 e 4. In altre parole, il perimetro si può argomentare — ma solo sulla base di una valutazione del rischio scritta, il che inverte l'onere in caso di controllo.

L'utilizzatore finale che modifica la propria macchina diventa fabbricante?

Solo l'utilizzatore non professionale sfugge alla qualificazione. L'articolo 18, terzo comma, dispone che un utilizzatore non professionale che effettua una modifica sostanziale alla propria macchina, per uso proprio, non è considerato un fabbricante e non è soggetto agli obblighi dell'articolo 10. Ora, l'articolo 3, punto 36), definisce l'utilizzatore professionale come la persona fisica che utilizza o gestisce una macchina nell'esercizio della sua attività professionale o del suo lavoro. La conseguenza è netta: un'impresa che modifica in modo sostanziale la propria macchina, per la propria produzione, senza mai venderla, non beneficia di alcuna esenzione. È fabbricante ai sensi dell'articolo 18, con la documentazione tecnica e la dichiarazione che ne derivano.

Sostituire un componente con uno identico è una modifica sostanziale?

No, purché la sostituzione sia prevista dal fabbricante e non cambi nulla per la sicurezza: l'articolo 3, punto 16), esige una modifica non prevista né pianificata dal fabbricante, e un effetto sulla sicurezza, e la necessità di nuove misure di protezione. Il regolamento va oltre per un caso preciso: l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), esclude dal suo ambito di applicazione i componenti di sicurezza forniti dal fabbricante della macchina originaria come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici. Ciò che resta utile, in ogni caso, è mettere per iscritto che la domanda è stata posta. Non è la manutenzione a esporre, è l'assenza di traccia il giorno in cui un controllo o un incidente chiede su quale base sia stata giudicata non sostanziale.

Che cosa deve contenere la traccia scritta di un intervento?

Il regolamento non impone alcun modulo — bisogna dirlo francamente, e diffidare di chi sostiene il contrario. Impone invece un risultato. L'articolo 18, primo comma, fa dipendere il perimetro degli obblighi dalla valutazione del rischio: gli obblighi riguardano la macchina interessata, «come dimostrato nella valutazione del rischio». E l'allegato III, parte B, punto 1, descrive il processo atteso: stabilire i limiti della macchina, compreso l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile; individuare i pericoli e le situazioni pericolose; stimare e poi valutare i rischi; infine ridurli secondo l'ordine di priorità del punto 1.1.2, lettera b). Una valutazione utile riporta quindi la descrizione della modifica, i criteri dell'articolo 3, punto 16), esaminati uno per uno — compresa l'alternativa a) o b) —, la conclusione motivata, la data e il firmatario. Se la conclusione è «sostanziale», si apre la documentazione dell'allegato IV, parte A; altrimenti, la griglia firmata è la prova che la questione è stata decisa.

Un aggiornamento software può essere una modifica sostanziale?

Sì, e il testo lo dice espressamente: l'articolo 3, punto 16), riguarda le modifiche apportate «mediante mezzi fisici o digitali». I criteri restano identici, il che offre un confine praticabile: un aggiornamento previsto e pianificato dal fabbricante nella sua valutazione iniziale non supera il primo criterio; un rifacimento della logica di sicurezza scritto da un integratore, che richiede nuovi ripari e una modifica del sistema di controllo della sicurezza, li supera tutti. Il tema va peraltro oltre il regolamento macchine: la direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi considera, al suo articolo 8, paragrafo 2, fabbricante del prodotto chiunque lo modifichi in modo sostanziale al di fuori del controllo del fabbricante e poi lo metta a disposizione sul mercato o in servizio.

Non si diventa fabbricante modificando una macchina. Lo si diventa modificandola senza averlo messo per iscritto — e in un controllo è lo scritto, non l'astensione, che viene chiesto.

4 · Importo o distribuisco

Importatore o distributore: chi è chi, e chi verifica che cosa?

L'articolo 3, punto 20), definisce l'importatore come la persona stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto originario da un paese terzo; letto insieme all'articolo 3, punto 12), ciò riguarda chi lo introduce, non chi poi lo rivende. Quest'ultimo è distributore ai sensi dell'articolo 3, punto 21): qualsiasi soggetto della catena di approvvigionamento, diverso dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione un prodotto sul mercato. Il distributore ha il proprio elenco di verifiche, all'articolo 15, paragrafo 2: presenza della marcatura CE; presenza della dichiarazione UE di cui all'articolo 10, paragrafo 8; presenza delle istruzioni per l'uso e delle informazioni dell'articolo 10, paragrafo 7, scritte in una lingua facilmente comprensibile dagli utilizzatori, secondo quanto stabilito dallo Stato membro in cui la macchina deve essere messa a disposizione sul mercato; e rispetto, da parte del fabbricante e dell'importatore, dell'articolo 10, paragrafi 5 e 6, e dell'articolo 13, paragrafo 3. L'articolo 15, paragrafo 1, ne riassume lo spirito: esercitare la dovuta diligenza.

Che cosa deve verificare l'importatore prima dell'immissione sul mercato?

L'articolo 13, paragrafo 2, primo comma, elenca quattro verifiche, né più né meno: che il fabbricante abbia svolto le procedure di valutazione della conformità adeguate di cui all'articolo 25; che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica di cui all'allegato IV, parte A; che la macchina rechi la marcatura CE di cui all'articolo 23 e sia accompagnata dai documenti prescritti; e che il fabbricante abbia rispettato l'articolo 10, paragrafi 5, 6 e 8. Si aggiungono tre obblighi propri: garantire che la macchina sia accompagnata dalle istruzioni per l'uso e dalle informazioni dell'articolo 10, paragrafo 7 (paragrafo 4); indicare il proprio nome e i propri dati di contatto sulla macchina o, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento (paragrafo 3); e garantire che le condizioni di deposito e di trasporto non compromettano la conformità per il periodo in cui il prodotto è sotto la sua responsabilità (paragrafo 5). Il paragrafo 1 si riassume in una frase: gli importatori immettono sul mercato soltanto macchine conformi.

L'importatore deve detenere direttamente la documentazione tecnica?

Deve poterla far produrre, il che non è la stessa cosa. L'articolo 13, paragrafo 8, primo comma, esige che, per almeno dieci anni dall'immissione sul mercato, mantenga a disposizione delle autorità una copia della dichiarazione di conformità UE e si accerti che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile su richiesta. La sfumatura è contrattuale: la documentazione può restare presso il fabbricante, ma l'importatore ne garantisce l'ottenimento, il che presuppone un impegno scritto, opponibile, e un indirizzo che risponde. Il secondo comma estende la stessa logica al codice sorgente o alla logica di programmazione, da mettere a disposizione su richiesta motivata di un'autorità nazionale quando ciò è necessario per verificare la conformità ai requisiti dell'allegato III.

Il fabbricante è fuori dall'Unione e irreperibile: chi risponde?

L'importatore, sull'intera catena dell'articolo 13 — e nessuno di questi obblighi è subordinato alla cooperazione del fabbricante. Se il fabbricante non ha redatto la documentazione tecnica dell'allegato IV, parte A, l'articolo 13, paragrafo 2, vieta puramente e semplicemente l'immissione sul mercato: non esiste l'opzione di vendere prima e regolarizzare dopo. Una volta immesso il prodotto sul mercato, l'articolo 13, paragrafo 7, impone di adottare immediatamente le azioni correttive, il ritiro o il richiamo, e di informare le autorità nazionali degli Stati membri interessati. Il fabbricante stabilito fuori dall'Unione può nominare un mandatario (articolo 12), ma l'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, esclude dal mandato la stesura della documentazione tecnica e l'obbligo di progettazione dell'articolo 10, paragrafo 1: la documentazione resta da fare, da qualcuno, e quel qualcuno sopporta il rischio.

Robot e macchine provenienti dall'Asia: basta la marcatura del fornitore?

No, ed è il contenzioso più prevedibile dei prossimi anni. La marcatura CE non è che l'indicazione, da parte del fabbricante, della conformità del prodotto (articolo 3, punto 25)); l'articolo 13, paragrafo 2, impone all'importatore di verificare che la procedura applicabile sia stata effettivamente seguita e che la documentazione esista. Due punti richiedono una vigilanza particolare sulle celle robotizzate e sui dispositivi di sicurezza importati. Da un lato, l'allegato I, parte A, punti 5 e 6, riguarda i componenti di sicurezza e le macchine che integrano sistemi con un comportamento integralmente o parzialmente autoevolutivo che utilizzano approcci di apprendimento automatico che garantiscono funzioni di sicurezza: per loro, l'articolo 25, paragrafo 2, esclude il modulo A, e un organismo notificato è obbligatorio. Dall'altro, l'allegato I, parte B, punto 15, riguarda i dispositivi di protezione per rilevare la presenza di persone — barriere fotoelettriche, laser scanner — per i quali il modulo A presuppone norme armonizzate riguardanti tutti i requisiti pertinenti. Si veda la sezione norme: su questo punto preciso, la situazione non è teorica.

E se metto il mio nome o il mio marchio sulla macchina?

Lei diventa fabbricante. L'articolo 17 è esplicito: un importatore o un distributore è considerato fabbricante, e soggetto agli obblighi degli articoli 10 e 11, quando immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale, o quando modifica un prodotto già immesso sul mercato in un modo suscettibile di incidere sulla conformità ai requisiti applicabili. La soglia di questo secondo caso è sensibilmente più bassa di quella della modifica sostanziale dell'articolo 3, punto 16): basta che la modifica sia suscettibile di incidere sulla conformità, senza che si debba dimostrare un nuovo pericolo né nuove misure di protezione. Il rebranding non è quindi un'operazione commerciale neutra: trasferisce la documentazione tecnica, la dichiarazione UE, la marcatura e la responsabilità dell'articolo 21, paragrafo 4.

5 · Le istruzioni per l'uso

Le istruzioni cartacee sono ancora obbligatorie?

In linea di principio, no. L'articolo 10, paragrafo 7, primo comma, dispone che «le istruzioni possono essere fornite in formato digitale». Restano però due riserve imperative, ed è su queste che si inciampa. Anzitutto, su richiesta dell'utilizzatore formulata al momento dell'acquisto, il fabbricante fornisce gratuitamente le istruzioni per l'uso in formato cartaceo entro un mese (terzo comma). In secondo luogo, per le macchine destinate a utilizzatori non professionali — o che possono, in condizioni ragionevolmente prevedibili, essere utilizzate da loro, anche se non ad essi destinate —, le informazioni sulla sicurezza essenziali per la messa in servizio e l'utilizzo sicuro sono fornite in formato cartaceo (quarto comma). La guida alle istruzioni per l'uso digitali ne dettaglia l'attuazione.

Quali sono le tre condizioni del formato digitale?

L'articolo 10, paragrafo 7, secondo comma, le elenca. a) Il fabbricante indica sulla macchina — oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento — le modalità di accesso alle istruzioni in formato digitale. b) Le presenta in un formato che consenta all'utilizzatore di stamparle, scaricarle e salvarle su un dispositivo elettronico in maniera da potervi accedere in qualsiasi momento, «in particolare in caso di avaria della macchina»; il requisito si applica anche quando le istruzioni sono integrate nel software della macchina. c) Le rende accessibili online durante il ciclo di vita previsto della macchina e per un periodo di almeno dieci anni dopo l'immissione sul mercato. Il ciclo di vita è a sua volta definito all'articolo 3, punto 34), e si estende fino al momento in cui la macchina è scartata, comprese le fasi di smontaggio e di rottamazione.

Il termine di un mese decorre da quando?

Dalla richiesta — e tale richiesta deve essere formulata «al momento dell'acquisto» (articolo 10, paragrafo 7, terzo comma). Il testo non apre quindi un diritto permanente al cartaceo, esercitabile anni dopo: apre un diritto all'atto dell'acquisto, che il fabbricante onora poi gratuitamente entro un mese. La conseguenza è commerciale quanto normativa: la domanda va posta nel processo di vendita, e la risposta conservata. Il regolamento non dice nulla sulla forma della richiesta, né sulla prova dell'invio, né sulla sorte di una richiesta tardiva — sono zone lasciate al contratto, ed è meglio trattarle come tali che fingere che siano regolate.

In quale lingua devono essere redatte le istruzioni per l'uso?

L'articolo 10, paragrafo 7, ultimo comma, impone che le istruzioni per l'uso, le informazioni sulla sicurezza e le informazioni dell'allegato III siano redatte «in una lingua facilmente comprensibile dagli utilizzatori, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato», e che siano chiare, comprensibili e leggibili. È quindi lo Stato membro di destinazione a fissare la lingua, non il fabbricante né il contratto di vendita. Esiste una sola deroga, all'allegato III, punto 1.7.4, secondo comma: le istruzioni per la manutenzione destinate ad essere usate da personale specializzato incaricato dal fabbricante o dal suo mandatario possono essere fornite in una sola lingua ufficiale dell'Unione compresa da detto personale. Il distributore controlla peraltro questo punto prima di qualsiasi messa a disposizione (articolo 15, paragrafo 2, lettera c)).

Che cosa devono contenere le istruzioni per l'uso?

L'allegato III, punto 1.7.4.2, punto 1, elenca ventuno voci, dalla lettera a) alla u): ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario; designazione della macchina, eccetto il numero di serie; dichiarazione di conformità UE, oppure indirizzo internet o codice ottico che vi dà accesso; descrizione generale; disegni, diagrammi, descrizioni e spiegazioni necessari per l'uso, la manutenzione e la riparazione; descrizione delle postazioni di lavoro; uso previsto; controindicazioni d'uso note in base all'esperienza; istruzioni per il montaggio, l'installazione e il collegamento; riduzione del rumore e delle vibrazioni; messa in servizio e, se necessario, formazione degli operatori; rischi residui; misure di protezione a carico dell'utilizzatore, attrezzature di protezione individuale comprese; caratteristiche degli utensili montabili; stabilità; trasporto, movimentazione e stoccaggio con indicazione delle masse; protocollo operativo in caso di infortunio o di blocco; regolazione e manutenzione; pezzi di ricambio che incidono sulla sicurezza; e i valori di emissione di rumore aereo secondo le soglie di 70 dB(A), 63 Pa e 80 dB(A). Il punto 1.7.4.1 aggiunge due principi di redazione: tenere conto dell'uso scorretto ragionevolmente prevedibile e del livello di formazione che ci si può ragionevolmente aspettare dagli operatori non professionali.

Basta un PDF inviato per e-mail?

No, e il punto di blocco è verificabile articolo alla mano. Un invio occasionale non soddisfa né la condizione a) — le modalità di accesso devono essere indicate sulla macchina — né la condizione c) — le istruzioni devono restare accessibili online per il ciclo di vita previsto e per almeno dieci anni. Né consente di rispondere alla domanda che pone un'autorità o un perito dopo un incidente: quale versione esatta accompagnava questa macchina al momento della sua immissione sul mercato? Le istruzioni sono infatti un elemento della documentazione tecnica — l'allegato IV, parte A, lettera i), impone di includervi una copia delle istruzioni per l'uso e delle informazioni del punto 1.7.4. Ciò che il testo esige non è quindi un file, ma un punto di accesso duraturo e versionato, la cui cronologia sia dimostrabile.

6 · Norme e presunzione di conformità

Quante norme sono citate ai sensi del regolamento, al 26 agosto 2026?

Nessuna. L'articolo 20, paragrafo 1, riserva la presunzione di conformità ai prodotti conformi alle norme armonizzate «i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea» — ai sensi dell'atto applicabile. Al 26 agosto 2026, la pagina «Machinery» della Commissione elenca soltanto atti adottati ai sensi della direttiva 2006/42/CE, e su EUR-Lex non è stata trovata alcuna decisione di esecuzione che citi norme ai sensi del regolamento (UE) 2023/1230. Le citazioni ai sensi della direttiva sono oggi contenute nella decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 del 26 luglio 2023, che ha abrogato la decisione (UE) 2019/436 ed è stata modificata sei volte — da ultimo dalla decisione (UE) 2026/546 del 12 marzo 2026, pubblicata il 13 marzo 2026, versione consolidata 02023D1586-20260515. Nella stampa di settore circola una data per un primo pacchetto di citazioni (fine 2026): non proviene dalla Commissione, e la riportiamo come tale. La pagina Requisiti e norme riporta il doppio stato, norma per norma.

Le mie norme della 2006/42 valgono ancora dopo il 20 gennaio 2027?

Non come presunzione automatica. La presunzione si lega a una citazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale ai sensi dell'atto applicabile (articolo 20, paragrafo 1); una citazione effettuata ai sensi della direttiva 2006/42/CE, abrogata dal 20 gennaio 2027 dall'articolo 51, paragrafo 2, non trasferisce meccanicamente il suo effetto nell'ambito del regolamento. Tecnicamente, nulla vieta di applicare la stessa norma: l'allegato IV, parte A, lettera f), prevede espressamente il caso in cui le norme armonizzate non siano state applicate, o lo siano state solo parzialmente, e impone allora di descrivere le altre specifiche tecniche adottate per soddisfare tutti i requisiti essenziali applicabili. La differenza tra le due situazioni non è giuridica, è documentale: è un lavoro di dimostrazione da prevedere nel calendario.

EN ISO 13849-1: quale versione citare, e fino a quando?

La versione 2023. La decisione di esecuzione (UE) 2024/1329 del 13 maggio 2024, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 15 maggio 2024, inserisce nell'allegato I della decisione 2023/1586 la riga 66 bis «EN ISO 13849-1:2023» e sopprime la riga 66, che riportava la versione 2015. Ma il suo articolo 3 rende tale soppressione applicabile a decorrere dal 15 maggio 2027: le due versioni coesistono quindi oggi, e la 2015 cessa di conferire presunzione il 15 maggio 2027, cioè quasi quattro mesi dopo l'applicazione del regolamento. Qualsiasi documentazione che citi ancora la 2015 va ripresa prima di tale data — e non c'è alcun motivo di attendere, poiché la versione sostitutiva è citata dal 2024.

Perché non si deve mai invocare la EN 61496-1 come norma armonizzata?

Perché nessuna versione di questa norma conferisce presunzione di conformità dal 19 settembre 2020. La decisione di esecuzione (UE) 2019/1863 del 6 novembre 2019, pubblicata nella GU L 286 del 7 novembre 2019, ha ritirato il riferimento della EN 61496-1:2013 con effetto da tale data, con la motivazione, espressa nel testo, che non soddisfa più i requisiti a cui intende riferirsi — e senza norma sostitutiva. Quanto alla versione 2020, non è mai stata citata: la ricerca a testo pieno nell'elenco riepilogativo della Commissione del 30 marzo 2026 non dà alcuna occorrenza. La conseguenza è raramente tratta fino in fondo: i dispositivi di protezione per rilevare la presenza di persone figurano nell'allegato I, parte B, punto 15, e il modulo A dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), presuppone una progettazione conforme a norme armonizzate riguardanti tutti i pertinenti requisiti essenziali. In mancanza di una norma citata, la via del controllo interno si chiude e il terzo comma dello stesso paragrafo rinvia all'esame UE del tipo, al modulo H o al modulo G.

La ISO/TS 15066 può diventare armonizzata? E che cosa si fa nel frattempo?

No, allo stato attuale. L'articolo 20, paragrafo 1, riguarda le norme armonizzate ai sensi dell'articolo 3, punto 24), del regolamento, che rinvia all'articolo 2, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012: una specifica tecnica non rientra in questa categoria, e la ricerca a testo pieno di «15066» nell'elenco riepilogativo della Commissione del 30 marzo 2026 non dà alcuna occorrenza. Resta uno stato dell'arte utile, da citare come tale nella documentazione, mai come fondamento di una presunzione. In attesa delle citazioni ai sensi del regolamento, il percorso esigibile è quello del testo: valutazione del rischio secondo l'allegato III, parte B; allegato IV, parte A, lettere e) e f) — dire con precisione quali norme sono state applicate, in tutto o in parte, e quali altre specifiche tecniche coprono il resto. Esistono due valvole di sfogo: l'articolo 20, paragrafo 3, consente alla Commissione di adottare specifiche comuni mediante atti di esecuzione, che conferiscono la stessa presunzione (paragrafo 6); e l'articolo 20, paragrafo 10, introdotto dal regolamento (UE) 2026/1744, consente in via transitoria di basarsi sulle norme armonizzate o sulle specifiche comuni del regolamento sull'intelligenza artificiale per i sistemi di IA ad alto rischio. Il confronto direttiva / regolamento riprende queste differenze punto per punto.

NormaAi sensi della 2006/42Ai sensi del 2023/1230Cosa tenere a mente
EN ISO 12100:2010CitataAttesaLa base metodologica. Citata nella GU C 110 dell'08.04.2011, mai ritirata.
EN ISO 13849-1:2023CitataAttesaCitata il 15.05.2024 dalla decisione (UE) 2024/1329. La versione 2015 cessa di conferire presunzione il 15.05.2027.
EN ISO 3691-4:2023CitataAttesaAGV e AMR. Citata il 15.05.2024, senza restrizioni; la versione 2020 non lo è mai stata.
EN ISO 10218-1:2011CitataAttesaLa revisione ISO 10218-1:2025 è pubblicata, ma nessuna citazione EN al 26.08.2026.
EN 61496-1NessunaNessunaLa versione 2013 è stata ritirata con effetto dal 19.09.2020, senza sostituzione; la versione 2020 non è mai stata citata.
ISO/TS 15066:2016NessunaNessunaSpecifica tecnica: non può essere armonizzata ai sensi dell'art. 3, punto 24).

7 · Controlli, sanzioni e responsabilità

Chi controlla, e con quali poteri?

Le autorità di vigilanza del mercato, nel quadro del regolamento (UE) 2019/1020 cui rinvia il regolamento macchine. L'articolo 43, paragrafo 1, ne descrive il meccanismo: quando hanno sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto rappresenti un rischio, effettuano una valutazione del prodotto che investa tutte le prescrizioni pertinenti del regolamento, e a tal fine «gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato». Se constatano la non conformità, chiedono tempestivamente all'operatore di adottare le misure correttive dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento 2019/1020, entro un termine proporzionato alla natura del rischio, e ne informano l'organismo notificato competente. In caso di mancata esecuzione, l'articolo 43, paragrafo 4, impone loro di provvedere al ritiro o al richiamo, o di vietare o limitare la messa a disposizione sul mercato — e di informarne immediatamente il pubblico.

Che cosa può chiedere concretamente un ispettore?

Tutto ciò che dimostra la conformità, e nulla che non vi si ricolleghi. L'articolo 10, paragrafo 10, per il fabbricante, l'articolo 13, paragrafo 9, per l'importatore e l'articolo 15, paragrafo 6, per il distributore seguono la stessa formula: a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, l'operatore fornisce tutte le informazioni e la documentazione necessarie, in formato cartaceo o digitale, in una lingua facilmente comprensibile da tale autorità, e coopera a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi. Si aggiungono i documenti tenuti a disposizione per dieci anni (articolo 10, paragrafo 3), l'identificazione dei fornitori e dei clienti conservata per dieci anni (articolo 19) e — solo su richiesta motivata, e solo se necessario per verificare la conformità ai requisiti dell'allegato III — il codice sorgente o la logica di programmazione del software relativo alla sicurezza (articolo 10, paragrafo 3, secondo periodo, e allegato IV, parte A, lettera m)). Il punto 1.2.1 dell'allegato III prevede inoltre registrazioni dedicate — cinque anni per i dati relativi agli interventi e alle versioni del software di sicurezza caricate, un anno per i dati decisionali delle macchine a comportamento autoevolutivo —, utilizzabili esclusivamente per dimostrare la conformità su richiesta motivata.

Quali sanzioni prevede il regolamento?

Il regolamento non fissa alcun importo, e bisogna diffidare delle cifre che circolano. L'articolo 50, paragrafo 1, incarica gli Stati membri di stabilire le norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione da parte degli operatori economici, sanzioni «efficaci, proporzionate e dissuasive» che «possono comprendere sanzioni penali per violazioni gravi». Il paragrafo 2, come rettificato, fissa al 20 ottobre 2026 la data entro la quale gli Stati membri notificano tali norme alla Commissione: è la scadenza più vicina del calendario, prima dell'applicazione stessa. Accanto alle sanzioni, l'articolo 46 disciplina la non conformità formale, spesso la prima a essere constatata: marcatura CE assente o apposta in violazione delle regole, numero dell'organismo notificato mancante, dichiarazione UE non compilata o non compilata correttamente, documentazione tecnica non disponibile o incompleta, informazioni dell'articolo 10, paragrafo 6, o dell'articolo 13, paragrafo 3, assenti, false o incomplete. Lo Stato membro chiede che vi si ponga fine; se la situazione permane, limita o vieta la messa a disposizione sul mercato, o provvede affinché il prodotto sia richiamato o ritirato (articolo 46, paragrafo 3).

In caso di incidente, chi è responsabile?

Due regimi si sovrappongono, e confonderli costa caro. Sul piano della conformità del prodotto, l'articolo 21, paragrafo 4, è esplicito: con la dichiarazione UE, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità della macchina. L'articolo 17 estende questa qualità all'importatore o al distributore che appone il proprio marchio o modifica il prodotto, e l'articolo 18 all'autore di una modifica sostanziale. Sul piano del risarcimento del danno, si applica la direttiva (UE) 2024/2853 del 23 ottobre 2024 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi: abroga la direttiva 85/374/CEE con effetto dal 9 dicembre 2026, data fissata anche per il suo recepimento (articoli 21 e 22), mentre la vecchia direttiva continua a disciplinare i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio prima di tale data. Il suo articolo 8, paragrafo 1, riguarda il fabbricante del prodotto, quello del componente e, quando il fabbricante è stabilito fuori dall'Unione, l'importatore, il mandatario, poi il fornitore di servizi di logistica; il suo articolo 8, paragrafo 2, considera fabbricante chiunque modifichi in modo sostanziale un prodotto al di fuori del controllo del fabbricante e lo rimetta poi a disposizione. Questi testi si leggono con un avvocato, sui fatti di un caso concreto: non forniamo consulenza legale.

Che cosa non rientra nel regolamento macchine?

Tre famiglie, regolarmente confuse con esso. L'uso sul lavoro, anzitutto: gli obblighi del datore di lavoro sul suo parco macchine — verifiche periodiche, formazione degli operatori, mantenimento delle condizioni di conformità — rientrano nella direttiva 2009/104/CE del 16 settembre 2009 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro, e nel suo recepimento nazionale, non nel regolamento; l'articolo 5 riconosce peraltro espressamente agli Stati membri la facoltà di stabilire requisiti per l'installazione e l'utilizzo, a condizione che non consentano la modifica di una macchina in un modo non compatibile con il regolamento. I prodotti esclusi, poi, elencati all'articolo 2, paragrafo 2. Il resto della conformità, infine: una macchina rientra spesso in altri atti dell'Unione, di cui l'articolo 21, paragrafo 3, prende atto imponendo un'unica dichiarazione UE che menzioni tutti gli atti applicabili. E la conformità stessa non è mai delegabile. La conformità è a carico del fabbricante. L'importatore assume gli obblighi propri dell'articolo 13 — immette sul mercato soltanto una macchina conforme, e verifica che la procedura di valutazione sia stata seguita e che la documentazione tecnica esista. Diventa egli stesso fabbricante nei casi dell'articolo 17. Il nostro ruolo è l'assistenza nella redazione della documentazione — non la sostituzione.

Le prossime scadenze

20 ottobre 2026, poi 20 gennaio 2027

La prima data è il termine fissato agli Stati membri per notificare le loro norme sulle sanzioni (art. 50, par. 2). La seconda è quella dell'applicazione del regolamento e dell'abrogazione della direttiva 2006/42/CE (art. 54 e art. 51, par. 2). Tra le due, novantadue giorni. Misurare lo scostamento, domanda per domanda.

Fonti

Regolamento (UE) 2023/1230 — testo pubblicato · testo consolidato · rettifica del 4 luglio 2023 (GU L 169, pag. 35) · Regolamento (UE) 2026/1744 dell'8 luglio 2026 (art. 3: modifiche degli artt. 8, 20 e 47) · Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 consolidata · Decisione di esecuzione (UE) 2024/1329 del 13 maggio 2024 · Decisione di esecuzione (UE) 2019/1863 del 6 novembre 2019 · Direttiva (UE) 2024/2853 · Direttiva 2009/104/CE · Elenco riepilogativo delle norme armonizzate — Commissione europea. Articoli e date verificati sul testo primario il 26 agosto 2026.